Con due recenti sentenze la Suprema Corte è intervenuta
sull'obbligo di firma, durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive, riaffermando alcuni diritti basilari.
La prima decisione (che ha goduto di una certa eco anche sui
quotidiani nazionali e sui periodici di settore), depositata
il 16 gennaio 2002, interviene su una vicenda che ha visto,
con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma, convalidare
il provvedimento del Questore di Roma emesso ai sensi dell'art.6,
comma 2, legge 13 dicembre 1989, n.401 (e successive modifiche).
L'atto del Questore viene notificato al padre di un tifoso
ultrà alle ore 11.30 del 28 aprile 2001. Alla stessa
data, pochi minuti più tardi, il G.I.P. convalida la
prescrizione, che prevede l'obbligo per il giovane di presentarsi
presso gli uffici di polizia mezz'ora dopo l'inizio di ciascun
incontro sportivo, per un periodo di un anno.
I motivi del ricorso sono diversi: 1) per prima cosa, si eccepisce
l'impossibilità di aver potuto esercitare il proprio
diritto di difesa; 2) in secondo luogo, si rileva l'assoluta
mancanza di motivazione dell'ordinanza di convalida emessa
dal G.I.P; 3) infine, si solleva un'eccezione di costituzionalità
dell'art.6 summenzionato in rapporto agli artt.3 e 24 Cost.
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata
e dichiarando l'inefficacia della misura disposta nei confronti
del tifoso!!!
Si è riconosciuto che nel caso portato all'attenzione
della Corte di Cassazione vi è stata una violazione
del diritto di difesa, perché non è stato concesso
all'interessato un tempo adeguato per prospettare al G.I.P.
una propria memoria o deduzione, procedendo alla convalida
lo stesso giorno della notifica del provvedimento del Questore.
Inoltre, la Cassazione ha ravvisato che l'ordinanza del G.I.P.
è carente di motivazione sull'esistenza dei presupposti
che hanno dato origine alle prescrizioni (vedi: diffida ed
obbligo di firma) e sull'effettiva pericolosità del
tifoso, visto che è stato utilizzato un modulo prestampato,
nel quale ci si è limitati ad enunciare "dagli
atti trasmessi devono dirsi sussistenti i presupposti richiesti
per l'emanazione del provvedimento".
La seconda sentenza (III sez., 28 gennaio 2002,
n.3060) interviene nuovamente su un ricorso presentato da
un tifoso, al quale sono stati notificati sia la diffida che
l'obbligo di firma, senza che neppure questa volta fosse stato
garantito l'effettivo intervento della difesa.
Il motivo, sul quale si è poi concentrata la Corte,
possiede ben altro spessore. La difesa ha, infatti, eccepito
la legittimità costituzionale (!!!) dell'art.6 della
legge 401/1989, in rapporto alla norma costituzionale (art.13
Cost.) che disciplina i casi tassativi in cui l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare in via provvisoria
provvedimenti di restrizione della libertà personale.
Il contrasto è evidente perché la norma costituzionale
esige che le iniziative che comprimono la libertà personale
altrui siano assunte solo in casi eccezionali di necessità
ed urgenza, mentre l'art.6 conferisce al Questore il potere
di emettere i divieti e gli ordini di cui ai commi 2 e 3 (leggi:
diffida ed obbligo di firma) a prescindere da qualsiasi urgenza
e necessità.
La Cassazione ha rilevato che effettivamente l'art.6 della
legge 401/1989 non è rispettoso dei requisiti di costituzionalità
richiesti dall'art.13 Cost. ed ha immediatamente trasmesso
gli atti alla Corte Costituzionale.
Non resta che attendere il "verdetto" di quest'ulteriore
organo giurisdizionale, ma le premesse sembrano essere molto
incoraggianti...
tratto da Progettoultrà