Il Parlamento, con la legge 24 aprile 2003 n.88, ha dato il
via libera al c.d. "decreto antiviolenza negli stadi",
convertendo il decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28 recante
disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive.
Entra quindi a far parte dell'ordinamento il
discusso nuovo istituto della "flagranza differita",
in base alla quale, entro le trentasei ore da episodi di violenza
durante le manifestazioni sportive, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza
o incolumita' pubblica, potrà scattare il fermo di
polizia, sulla base di documentazione video fotografica o
di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.
(Nota a cura della redazione)
LEGGE 24 aprile 2003, n.88
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive.
(GU n. 95 del 24-4-2003)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3709):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro per i beni e attivita' culturali (Urbani) il
24 febbraio 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I e VII.
Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 5, 6,
13, 19, 20 marzo 2003.
Esaminato in aula il 24, 26 marzo 2003 e approvato il 27 marzo
2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2145):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente,
il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a e
8a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in
sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita'
il 1 aprile 2003.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 1o e
8 aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile
2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio
2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 84.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
24 FEBBRAIO 2003, N. 28
All'articolo 1, e' premesso il seguente:
"Art. 01. - 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e' inserito il seguente:
"Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione
di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi,
bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti
per l'emissione di fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto
da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro"".
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: ", 1-ter e 1-quater"
sono sostituite dalle seguenti: "e 1-ter";
al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: "dai quali emerge
con evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "oggettivi
dai quali emerga inequivocabilmente".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter
e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno
efficacia fino al 30 giugno 2005.
Art. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni
sportive). -
1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo
svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine
di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo'
disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del CONI,
il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive
ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate
dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto
dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno
di durata non superiore ai trenta giorni".
Art. 1-quater. - 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi
di capienza superiore alle diecimila unita' in occasione di
competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire
attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione
di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente
incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della
regolarita' del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite
apparecchiature.
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di
strumenti che consentano la registrazione televisiva delle
aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che
nelle sue immediate vicinanze.
4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di
mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle
due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere
il campo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate
dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui al comma
1 in accordo con i proprietari degli stessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere
dal 1º agosto 2004.
Art. 1-quinquies. - 1. La violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1-quater, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.164 euro a 25.822 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater,
commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.329 euro a 51.645 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresi' revocate
le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che
comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri
di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.
5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi
di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore
a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso
ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori
superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o
il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 150.000 euro.
6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o
altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo
1-quater non accessibili al pubblico e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto
sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del
titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui
insiste l'impianto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1-quater, comma 3, che si applicano a
decorrere dal 1º
agosto 2004".